Romelu Lukaku of FC Internazionale celebrates after scoring on penalty the goal of 1-1 during the Italy Cup football match between Juventus FC and FC Internazionale at Juventus stadium. Turin (Italy), April 4th, 2023. (Photo by Giuliano Marchisciano/Mondadori Portfolio via Getty Images)

La tribuna sud primo anello era stata chiusa a seguito degli ululati razzisti a Romelu Lukaku nel finale del match di Coppa Italia contro l’Inter

Dopo il provvedimento verso la “tribuna sud primo anello” dell’Allianz Stadium, da cui erano partiti cori razzisti e ululati verso Lukaku, che hanno scatenato la reazione di quest’ultimo dopo il rigore segnato allo scadere, la Corte Sportiva d’Appello ha deciso di revocare suddetta decisione per alcuni motivi.

Juventus, riaperta la tribuna dell’Allianz: ecco le motivazioni

La corte d’Appello ha ritenuto valide le motivazioni della Juventus, che sono state riportate alla stampa dall’AD Francesco Calvo prima della gara contro la Lazio: “I cori si sarebbero sentiti dal 35′ del secondo tempo, si sarebbe dovuto attivare il protocollo che consiste nell’interrompere la gara e fare un annuncio. Nessuno ci ha avvisati”.

“Inoltre non è stato valutato il fatto che siamo stati tempestivi nell’individuare e punire i responsabili. La partita poi era fuori abbonamento e molti tifosi abbonati in campionato non erano allo stadio martedì. Non credo che punire tanti che erano assenti sia educativo in questo caso”.

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Queste le motivazioni che hanno fatto cambiare il giudizio nei confronti della Juventus. DI seguito alleghiamo il documento ufficiale della Corte Sportiva d’appello.

“La Corte sportiva d’appello nazionale sezione I, […] nell’udienza fissata il 14 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo con procedimento d’urgenza numero 233/CSA/2022-2023, proposto dalla società Juventus F.C. S.p.A. in data 10.04.2023 avverso la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “Tribuna sud primo anello” privo di spettatori, in relazione alla gara di Coppa Italia Frecciarossa Juventus/Internazionale del 04.04.2023; uditi gli Avv.ti Maria Turco e Luigi Chiappero per la reclamante; ha pronunciato il seguente dispositivo:

Rimette la cognizione del reclamo alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 70, comma 4, C.G.S. e sospende la sanzione inflitta”.

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